Cig in deroga Regione Lazio

Di seguito si riportano sinteticamente le disposizioni contenute nell’accordo siglato in data 24/03/2020 tra la Regione Lazio, le OO.SS. e le Associazioni datoriali per la concessione della Cassa Integrazione in Deroga ai sensi e per gli effetti dell’art. 22 del D.L. n. 18 del 17/03/2020
 
A) DATORI DI LAVORO CHE POSSONO USUFRUIRE DELLA CIGD
i datori di lavoro, anche al di sotto dei cinque dipendenti, del settore privato, compreso quello agricolo, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, partiti politici, studi professionali con sede produttiva o operativa ubicata nel Lazio;
 
B) LAVORATORI BENEFICIARI
 
I lavoratori subordinati con qualifica di operai, impiegati, quadri, ivi compresi gli apprendisti e i lavoratori somministrati assunti fino al 23/02/2020, che sono sospesi dal lavoro o effettuano prestazioni di lavoro a orario ridotto per contrazione o sospensione dell’attività lavorativa in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19;
 
C) DURATA DEL TRATTAMENTO
 
Il trattamento di CIGD è concesso per la durata di 9 settimane anche frazionate. Per i lavoratori a tempo determinato il limite è costituito dal termine del contratto di lavoro;
 
D) CONDIZIONI PER L’ACCESSO ALLA CIGD
 
Possono accedere alla CIGD tutti i datori di lavoro che non usufruiscono di ammortizzatori sociali (es. CIGO, FIS, Fondi di Solidarietà Bilaterale);
 
E) PROCEDURA PER LA RICHIESTA DI CIGD
 
la domanda di concessione del trattamento comprensiva di accordo sindacale laddove previsto utilizzando la piattaforma http://www.regione.lazio.it/cigs/web indicando – nel modulo scaricabile – la data di accordo e l’inizio di sospensione dei lavoratori che non può essere antecedente al 23 febbraio 2020.
 
Le domande – stampate, sottoscritte dal legale rappresentante dell’azienda e comprensive degli allegati richiesti – sono trasmesse alla Regione Lazio utilizzando la seguente casella di posta elettronica certificata: a mezzo PEC all’indirizzo areavertenze@regione.lazio.legalmail.it.
 
Non è necessario che siano esaurite le ferie ed i permessi per poter richiedere la CIGD;
 
F) PROCEDURA SEMPLIFICATA PER L’INFORMATIVA E L’ACCORDO CON LE OO.SS
 
L’azienda che intende richiedere il trattamento di cassa in deroga garantisce l’informazione e la consultazione sindacale anche in via telematica adottando la procedura semplificata. A tal fine l’azienda o l’associazione datoriale, successivamente alla data di sottoscrizione dell’Accordo Quadro, dà informativa alle OO.SS. comparativamente più rappresentative per l’avvio dell’esame congiunto. La procedura sindacale deve esaurirsi entro 3 giorni successivi a quelli della comunicazione preventiva. La sottoscrizione dell’accordo si considera avvenuta anche con allegazione di un’autocertificazione in cui le Parti dichiarano di condividere i contenuti dell’accordo di CIGD. L’accordo non è richiesto per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti, fatta salva una esaustiva informativa sulla dimensione e condizione aziendale, alle OO.SS. comparativamente più rappresentative.
 
REGIONE LAZIO – SEZIONE CASSA INTEGRAZIONE CIGD vai al sito QUI
ACCORDO QUADRO LAZIO CIGD ART.22 D.L. 18/2020 scaricabile QUI
 
SI RIPORTANO DI SEGUITO PER ESTESO GLI ARTICOLI SOPRA SINTETIZZATI.
 
Art. 2 – AMBITO DI APPLICAZIONE Sono destinatari del presente accordo, ai sensi dell’articolo 22 del decreto legge del 17 Marzo 2020 n.18, i datori di lavoro, anche al di sotto dei cinque dipendenti, del settore privato, compreso quello agricolo, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, con sede produttiva o operativa ubicata nel Lazio e i lavoratori subordinati operanti sul territorio del Lazio il cui rapporto di lavoro è stato sospeso in tutto o in parte o a cui è stato ridotto l’orario di lavoro a causa degli effetti economici derivanti dall’ emergenza Covid- 19. Possono accedere anche i datori di lavoro che siano appaltatori di opere o di servizi e le società cooperative anche con riferimento ai soci lavoratori con contratto di lavoro subordinato. Sono destinatari del presente accordo anche le imprese di cui all’art. 20 comma 2 e 3 del D.lgs. 148/15 che, pur rientrando nel campo di applicazione della CIGS, non versano i contributi per la CIGO. (A titolo esemplificativo e non esaustivo, le imprese, con più di 50 dipendenti, esercenti attività commerciali e agenzie di viaggio compresi gli operatori turistici, imprese del trasporto aereo e partiti politici). L’accesso al trattamento di CIG in deroga, è consentito anche agli studi professionali. Sono esclusi i datori di lavoro domestico. Sono esclusi i datori di lavoro che possono accedere alla CIGO o alle prestazioni garantite dal FIS e dai Fondi di Solidarietà Bilaterale fatto salvo quanto stabilito nel successivo art. 5.
 
Art. 3- LAVORATORI BENEFICIARI Il trattamento di integrazione salariale in deroga può essere concesso ai lavoratori subordinati con qualifica di operai, impiegati, quadri, ivi compresi gli apprendisti e i lavoratori somministrati, che sono sospesi dal lavoro o effettuano prestazioni di lavoro a orario ridotto per contrazione o sospensione dell’attività lavorativa in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid- 19. I lavoratori devono essere dipendenti e in forza alla data del 23 febbraio 2020. Per i lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato, l’intervento di cassa in deroga può essere richiesto fino alla naturale scadenza del termine e termina al momento della cessazione del rapporto. I lavoratori intermittenti accedono nei limiti delle giornate di lavoro concretamente effettuate come emergenti secondo la media dei tre mesi precedenti e nel limite massimo dei 12 mesi precedenti. I lavoratori somministrati possono accedere nell’ipotesi in cui i lavoratori della stessa unità produttiva/operativa siano interessati o beneficino di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto (ordinaria o in deroga) previo esaurimento dei fondi di solidarietà bilaterali alternativi cui aderisce il settore della somministrazione Qualora il datore di lavoro sia una società cooperativa possono accedere anche i soci lavoratori con contratto di lavoro subordinato. Per i lavoratori agricoli, il trattamento di CIG in deroga, per le ore di riduzione o sospensione delle attività, nei limiti ivi previsti, è equiparato ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola. Tenuto conto che per il settore agricolo il riferimento per la determinazione dei periodi di lavoro è la giornata, il trattamento di CIGD, limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, è fruibile nei limiti delle 54 giornate (9 settimane previste dal decreto, per 6 giorni in caso di settimana lavorativa di 6 giorni) o di 45 giornate (per settimana lavorativa di 5 giorni), calcolati in rapporto alla differenza tra le giornate effettivamente lavorate e quelle complessivamente lavorabili nel periodo previsto dal 23 febbraio al 23 agosto 2020, anche in riferimento a periodi di lavoro, (da considerarsi in giornate di lavoro) non continuative. Sono beneficiari del presente accordo i pescatori, anche delle acque interne, imbarcati a qualunque titolo e/o iscritti a ruolino d’equipaggio. Le domande di accesso alla CIGD si riferiscano non solo alle ore non lavorate ma, alle giornate. I periodi per i quali verrà richiesto il trattamento di CIG in deroga potranno essere anche non continuativi.
 
ART. 4- DURATA DEL TRATTAMENTO DI CASSA IN DEROGA Il trattamento di cassa integrazione in deroga può avere una durata massima di 9 settimane anche non continuative e può essere riconosciuta retroattivamente a far data dal 23 febbraio 2020. Ai beneficiari è riconosciuto il suddetto trattamento, la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori.
 
ART. 5 – CONDIZIONI PER L’ACCESSO ALLA CASSA IN DEROGA I datori di lavoro accedono alla cassa in deroga a condizione che non possano fruire degli ammortizzatori sociali ordinari in costanza di rapporto di lavoro di cui al D.lgs. 148/15 (CIGO, FIS, Fondi di Solidarietà Bilaterale) nonché dei diversi ammortizzatori sociali indicati agli artt. 19,20 e 21 del D.L.17 marzo 2020 n. 18. I datori di lavoro, tenuti al versamento ai Fondi di solidarietà bilaterali di cui all’art 27 del d.lgs. 148/15, ivi comprese le aziende artigiane, potranno accedere alla Cigd esclusivamente qualora tali fondi abbiano esaurito la disponibilità finanziaria e, in ogni caso, previa dimostrazione di corretta contribuzione ai fondi stessi. Sono altresì destinatari del presente accordo le imprese, che nel mese di richiesta della domanda, pur versando i contributi per il Fis, hanno in forza meno di cinque dipendenti, qualora agli stessi non si applichino gli strumenti di cui all’art. 19 del D.L. 18/20.
 
ART. 6- PROCEDURA PER RICHIEDERE LA CASSA IN DEROGA L’azienda che intende accedere alla Cassa integrazione in deroga deve inviare, direttamente o per il tramite dell’Associazione datoriale o professionista cui conferisce mandato, la domanda di concessione del trattamento comprensiva di accordo sindacale laddove previsto utilizzando la piattaforma http://www.regione.lazio.it/cigs/web indicando – nel modulo scaricabile – la data di accordo e l’inizio di sospensione dei lavoratori che non può essere antecedente al 23 febbraio 2020. Le domande – stampate, sottoscritte dal legale rappresentante dell’azienda e comprensive degli allegati richiesti – sono trasmesse alla Regione Lazio utilizzando la seguente casella di posta elettronica certificata: a) a mezzo PEC all’indirizzo areavertenze@regione.lazio.legalmail.it Al fine di avere un costante monitoraggio dell’utilizzo delle risorse finanziarie individuate nel D.L 18/20 l’azienda comunica la durata del trattamento che non può comunque eccedere le 9 settimane, il numero dei lavoratori sospesi e il numero delle ore di riduzione o di sospensione indicando così come richiesto nel modulo precompilato. Per l’accesso alla cassa integrazione in deroga non è richiesto il previo utilizzo di ferie e permessi. L’azienda che intende richiedere il trattamento di cassa in deroga garantisce l’informazione e la consultazione sindacale anche in via telematica adottando la procedura semplificata di cui al presente accordo. A tal fine l’azienda o l’associazione datoriale, successivamente alla data di sottoscrizione del presente Accordo Quadro, dà informativa alle OO.SS. comparativamente più rappresentative per l’avvio dell’esame congiunto. La procedura sindacale deve esaurirsi entro 3 giorni successivi a quelli della comunicazione preventiva. La sottoscrizione dell’accordo si considera avvenuta anche con allegazione di un’autocertificazione in cui le Parti dichiarano di condividere i contenuti dell’accordo di CIGD. L’accordo non è richiesto per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti, fatta salva una esaustiva informativa sulla dimensione e condizione aziendale, alle OO.SS. comparativamente più rappresentative. La domanda, inviata dal datore di lavoro, viene istruita dalla Regione Lazio secondo l’ordine cronologico di arrivo e entro 48 ore dall’autorizzazione viene trasmessa all’Inps per il relativo pagamento la cui efficacia è in ogni caso 8 subordinata alla verifica del rispetto dei limiti di spesa di cui all’art 22 del D.L. 18/2020 e del relativo decreto di riparto. Le domande di Cigd inviate in data antecedente alla sottoscrizione del presente accordo, non verranno prese in considerazione dalla Regione Lazio. Nel caso la domanda sia rigettata o dichiarata inammissibile, resta salva la possibilità di riproporre l’istanza la cui istruttoria sarà effettuata nel rispetto dell’ordine cronologico di presentazione della nuova domanda. Le aziende non sono tenute al versamento del contributo addizionale. Il trattamento può essere concesso esclusivamente con la modalità di pagamento della prestazione da parte dell’Inps applicando la disciplina di cui all’art. 44, comma 6-ter d.lgs. 148/15. A tal fine il datore di lavoro invia il modello SR41. Così come stabilito nell’art 2, del Decreto Interministeriale di riparto delle risorse del 24 marzo 2020, qualora la crisi in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 coinvolga unità produttive del medesimo datore di lavoro site in cinque o più regioni o province autonome sul territorio nazionale, il trattamento di cassa integrazione salariale in deroga è riconosciuto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali secondo le modalità di cui all’articolo 22, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2020. ART. 7- RISORSE DISPONIBILI In base al D.L. 18/20 e al primo decreto di riparto, le risorse disponibili per la regione Lazio sono pari a € 144.450.440,00. 
 
Eugenio Aurisicchio Avvocato Picozzi Morigi

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