Le misure in materia di lavoro nel decreto “rilancio”: il commento di eugenio aurisicchio

Spunti riflessivi in merito alle misure contenute nel D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio) in materia di lavoro.
 
Al di là degli interventi di tipo assistenziale a sostengo dei redditi da lavoro dipendente, le misure adottate dal governo con il DL c.d. “rilancio” che più suscitano interesse e spunti di riflessione da un punto di vista giuslavoristico sono le seguenti:
 
Art. 80 LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO
 
In materia di moratoria per i licenziamenti fondati su giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’art.3 L. 604/66 e dell’art. 2118 c.c. – il termine del “blocco” è stato portato a 5 mesi decorrenti dall’entrata in vigore del DL 17 marzo 2020 n. 18 e pertanto durerà fino al 17 agosto 2020.
 
Art. 90 LAVORO AGILE
 
In materia di lavoro agile (Smart working) che fino al termine dell’emergenza epidemiologica diventa un diritto sostanzialmente generalizzato per i lavoratori che siano genitori di figli minori di 14 anni.
 
Art. 93 PROROGA E RINNOVO CONTRATTI A TERMINE
 
In materia di deroga al D.lgs. 81/2015 (come modificato dal D.L. 87/2018 convertito in L. 96/2018 c.d. decreto dignità) con la quale si è reso possibile il rinnovo o la proroga fino al 30 agosto 2020 dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in essere alla data del 23 febbraio 2020 anche in assenza della causali:
a) esigenze temporanee e oggettive estranee all’attività lavorativa,
b) esigenze sostitutive,
c) esigenze connesse ad aumenti temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria.
 
Art. 103 EMERSIONE RAPPORTI DI LAVORO
 
In materia di emersione dei rapporti di lavoro irregolari, con il quale si è consentita la regolarizzazione dei rapporti di lavoro in “nero” intrattenuti in particolare con lavoratori stranieri nei seguenti settori:
a) agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse;
b) assistenza alla persona per se stessi o per componenti della propria famiglia, ancorché non conviventi, affetti da patologie o handicap che ne limitino l’autosufficienza;
c) lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.
 
Il tutto senza sanzioni ma pagando un contributo forfettario stabilito nella misura di 500 euro per ciascun lavoratore. Senza pretesa di esaustività ma al sol fine di fornire alcuni spunti di riflessione, in merito alle norme sopra richiamate (che ricordo dovranno tutte essere convertite in legge entro 60 giorni dalla pubblicazione del DL) osservo quanto segue.
 
Senza pretesa di esaustività ma al sol fine di fornire alcuni spunti di riflessione, in merito alle norme sopra richiamate (che ricordo dovranno tutte essere convertite in legge entro 60 giorni dalla pubblicazione del DL) osservo quanto segue. 
 

IL COMMENTO

Art. 80 LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO
 
In merito al blocco dei licenziamenti sorge qualche perplessità in ordine all’efficacia dello strumento. Appare francamente evidente come la moratoria sui recessi rappresenti un modo per spostare in avanti il problema piuttosto che per risolverlo. Innanzi tutto non si vede per quale ragione la misura sia stata generalizzata ed applicata anche alle aziende (circa il 40%) che non hanno mai smesso di lavorare. Sarebbe stato probabilmente più opportuno limitare l’intervento alle imprese la cui attività è stata interdetta ope legis, anche per evitare dubbi in ordine alla compatibilità della norma con la libertà di iniziativa economica garantita dall’art. 41 Cost.. Il fondato timore è che, al termine del periodo di moratoria, si assista ad un notevole incremento dei recessi posto che la stragrande maggioranza delle imprese potranno agevolmente provare cali di fatturato “strutturali” tali da legittimare i licenziamenti. Da un punto di vista processuale può ritenersi che il fatto stesso di aver avuto accesso agli indennizzi a fondo perduto ed alle linee di credito garantite potrebbe costituire una valida prova in ordine alla sussistenza dello stato di crisi, idonea quindi a legittimare licenziamenti sia individuali che collettivi. Quindi, considerata la ratio della norma è lecito chiedersi se sarebbe stato più opportuno subordinare l’erogazione degli indennizzi e delle linee di credito all’impegno a garantire i livelli occupazionali per un termine prestabilito, sulla scorta di strumenti già noti quali ad esempio gli accordi di solidarietà.
 
Art. 90 LAVORO AGILE
 
Quanto al lavoro agile indubbiamente lo strumento, al di là delle problematiche soggettive legate alla tipologia di abitazione ed alla composizione del nucleo familiare dei lavoratori, dal punto di vista aziendale rappresenta un’opportunità per abbattere i costi fissi legati alle sedi. Altro aspetto non secondario è rappresentato dall’impatto sulla vivibilità delle città che indubbiamente ne trarrebbe giovamento. Il tutto però a scapito dell’indotto rappresentato da tutte quelle attività che si fondano sulla presenza di uffici (ristorazione, bar, commercio al dettaglio etc.). Sarà interessante verificare se, quando l’emergenza finirà, il lavoro agile resterà uno strumento apprezzato fino al punto di sostituire parzialmente o del tutto la normale presenza in ufficio. Le conseguenze di un’applicazione diffusa del lavoro agile potrebbero senz’altro rappresentare un punto di svolta sotto molteplici aspetti tra i quali non ultimo quello inerente la valutazione delle prestazioni lavorative, che dovrà necessariamente adeguarsi passando dall’attuale valorizzazione del tempo (ore lavoro) ad una valutazione più complessiva basata su criteri di efficacia, efficienza, rendimento e qualità.    
 
Art. 93 PROROGA E RINNOVO CONTRATTI A TERMINE
 
Quanto all’eliminazione “temporanea” delle causali per i contratti a termine reintrodotte dal c.d. “decreto dignità”, rammento che la novella del luglio 2018 fu foriera di notevoli critiche lì dove si osservò come la reintroduzione delle causali potesse comportare la riapertura della stagione dei contenziosi, notevolmente ridotta all’indomani dell’eliminazione delle stesse ad opera del D.L. 34/2014 c.d. “Decreto Poletti”, impattando così negativamente sull’utilizzo dei contratti a termine. Oggi con il decreto rilancio, se pur per una breve finestra temporale (fino al 30 agosto 2020), si rende possibile il rinnovo o la proroga dei contratti a tempo determinato in essere alla data del 23/02/20 oltre i 12 mesi anche in assenza di una delle causali previste dal D.L. 87/2018. È auspicabile che l’intervento normativo adottato in via emergenziale possa essere la premessa per una nuova eliminazione delle causali che, come empiricamente verificato, introducendo una condizione difficilmente provabile, hanno indotto molte aziende ad evitare proroghe o rinnovi dei contratti a termine oltre i 12 mesi. 
 
Art. 103 EMERSIONE RAPPORTI DI LAVORO
 
Quanto alla norma in tema di emersione del lavoro irregolare di cui all’art. 103 del D.L. rilancio non v’è dubbio che si tratti di un intervento da tempo necessario ed auspicato per ragioni umanitarie, economiche e di sicurezza. C’è solo da chiedersi se chi da tempo indefinito sfrutta lavoratori stranieri generando così ingenti profitti, possa essere indotto a regolarizzare le proprie maestranze “non ufficiali” consapevole che all’indomani della regolarizzazione costoro potranno godere dei diritti sanciti dalle normative legali e contrattuali applicabili ai settori di appartenenza, ivi incluse le tutele in materia di retribuzione e contribuzione previdenziale ed assicurativa. Spero di sbagliarmi ma purtroppo, nonostante le buone intenzioni del legislatore, è prevedibile che, in assenza di controlli incisivi, chi ha sempre operato nell’illegalità continui a farlo a scapito degli ultimi che a loro volta continueranno ad essere degli “invisibili”. 
Eugenio Aurisicchio Avvocato Picozzi Morigi

Eugenio Aurisicchio

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