Consorzio con un socio in stato di indebitamento

Ai sensi del comma 1 dell’art. 2602 del codice civile “Con il contratto di consorzio, più imprenditori istituiscono un’organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese” che se eseguite singolarmente comporterebbero elevati costi di gestione. Il consorzio è pertanto un contratto (più in particolare un contratto di adesione), redatto per iscritto a pena di nullità, che trova la sua fonte di disciplina negli articoli 2602 e ss del codice civile.

 
In particolare, nel contratto di consorzio (che può stipularsi anche in forma privata, ma nella maggior parte dei casi viene stipulato innanzi ad un Notaio) occorre indicare, ai fini della validità del contratto stesso: l’oggetto, la durata (ove manchi l’indicazione si presume fissata in dieci anni), la sede, gli obblighi assunti dai consorziati e i contributi da questi dovuti, le condizioni che permettono l’ammissione di nuovi consorziati, le attribuzioni e i poteri degli organi consortili, le ipotesi di recesso e di esclusione dei consorziati, le sanzioni per l’inadempimento degli obblighi da parte dei consorziati, le quote dei singoli consorziati o i criteri per determinarle, ma solo se l’oggetto del consorzio è rappresentato dal contingentamento della produzione o degli scambi. Vi sono poi tutta una serie di altri elementi che possono non essere indicati nel contratto, in quanto non inficiano la validità del contratto stesso.
 
DIFFERENZA TRA CONSORZIO CON ATTIVITA’ INTERNA ED ESTERNA

Sussiste poi una fondamentale distinzione tra consorzio con attività interna e consorzio con attività
esterna. Nel primo caso, l’organizzazione comune costituita dai consorziati – che generalmente svolgono tutti quanti le medesime attività imprenditoriali- ha come scopo quello di regolare i loro
rapporti e di controllare il rispetto del contratto stipulato tra gli stessi, per esempio per effettuare
maggiori controlli di qualità dei prodotti dei consorziati o per cercare di creare un marchio comune.
In tal caso i singoli consorziati non hanno né soggettività giuridica né autonomia patrimoniale.
Siamo invece in presenza di un consorzio con attività esterna allorquando l’organizzazione dei
consorziati sia destinata ad attività che si rivolgono a terzi, con la creazione di un ufficio comune da
parte dei consorziati; in tale caso il consorzio diviene centro autonomo di imputazione di rapporti
giuridici e responsabilità nonché autonomo a livello patrimoniale.
I Consorzi con attività esterna sono sottoposti a una disciplina codicistica più dettagliata rispetto a
quella generale applicabile ai consorzi interni.
Ed infatti, l’atto costitutivo deve essere depositato, entro trenta giorni, presso il registro delle
imprese e deve contenere necessariamente l’indicazione delle attribuzioni e dei poteri degli organi
di gestione e rappresentanza. Si precisa che in alcuni casi il registro delle imprese competente
accetta solo consorzi esterni costituiti con atto pubblico stipulato dinanzi a un notaio.

 
I VANTAGGI DI UN CONSORZIO

Dal punto di vista operativo e strategico, la costituzione di un consorzio può risultare vantaggiosa
sotto molteplici punti di vista (si pensi ad esempio al caso di partecipazione ad una gara da parte di
società che singolarmente non avrebbero i presupposti per dare seguito all’appalto). Il consorzio,
innanzitutto, dà a chi ne fa parte una maggiore credibilità sul mercato e ne accresce il potere contrattuale. Inoltre, attraverso tale ente è possibile condividere esperienze e costi e decidere di
attuare delle strategie più ambiziose.
Dal punto di vista fiscale, il consorzio e le singole imprese consorziate sono degli autonomi soggetti fiscali.


IL CASO

Consorzio con attività esterna costituto con atto pubblico, avente tre soci consorziati fondatori ed un fondo consortile suddiviso in parti eguali tra i soci.
Il Consorzio è stato costituito in occasione dell’aggiudicazione di una gara, avente ad oggetto la manutenzione, sotto molteplici aspetti, di impianti di carburante situati nella zona centro e sud dell’Italia di proprietà di una nota società petrolifera.
Allo stato, uno dei consorziati versa in uno stato di indebitamento importante – al punto di aver coinvolto a livello di procedure esecutive anche la stazione appaltante – che ha reso necessario estromettere il socio consorziato in questione ai sensi di quanto previsto dallo Statuto del Consorzio in parola che così recita: “Devono considerarsi esclusi di diritto i Consorziati che cadano in uno stato di obbiettiva insolvenza, anche se non siano stati assoggettati procedure concorsuali, l’esclusione comporterà per il Consorziato escluso, la perdita di ogni diritto alla partecipazione al Consorzio.
Inoltre, il Consorziato escluso, a causa di violazione degli obblighi che ad esso facevano carico, perde il diritto alla liquidazione della quota del fondo consortile di sua pertinenza … […] L’esclusione del Consorziato che sia incorso nella violazione degli obblighi che ad esso facevano carico sarà deliberata dall’Assemblea dei Consorziati, anche su proposta del Consiglio Direttivo”. Generalmente – sempre in ossequio allo Statuto in parola – è richiesto ai fini dell’esclusione del Consorziato, il voto favorevole di Consorziati che rappresentino il 75% delle quote di partecipazione.
La quota del Consorziato escluso andrà ad accrescere proporzionalmente le quote dei due consorziati rimasti.
Sarà opportuno onde evitare che il socio escluso possa impugnare la delibera di esclusione – che in questo caso dà semplicemente atto di tale evento – far procedere ad una sottoscrizione per acquiescenza della delibera.
Parallelamente nel contesto della stessa Assemblea già convocata verrà deliberata l’ammissione di nuovi consorziati alle condizioni e secondo le modalità che previamente avrà indicato il Consiglio
Direttivo, in seguito al ricevimento da parte del Presidente del Consorzio della richiesta scritta da parte di due società ad essere ammesse al Consorzio.
Non verificandosi una modifica dello statuto o dell’atto costitutivo, non sarà necessario procedere alla redazione del verbale innanzi al Notaio.
Il consorzio in seguito a questa serie di operazioni che porteranno alla modifica della compagine societaria del Consorzio stesso, dovrà tempestivamente procedere a darne comunicazione alla stazione appaltante, al fine di evitare la risoluzione ipso jure del contratto di appalto.

Chiara Catalani Avvocato Picozzi Morigi

Chiara Catalani

Associata