Impresa di assicurazione responsabilità in caso di incidente stradale

In caso di incidente stradale, se ed in quale misura la sentenza di condanna dell’assicurato è opponibile nei confronti dell’assicurazione, rimasta estranea al giudizio.

IL CASO

Il 09/03/2020 il conducente di un autocarro si trovava a percorrere il Grande Raccordo Anulare allorquando, giunto all’interno di una galleria, si vedeva costretto ad arrestare la marcia sulla corsia di emergenza per mancanza di carburante. Il conducente dell’autocarro si allontanava dal mezzo, omettendo di posizionare il segnale mobile di pericolo. Nel frattempo, sopraggiungeva un motoveicolo che si andava a schiantare contro l’autocarro, fermo all’interno della corsia di emergenza. Il conducente del motoveicolo periva sul colpo. Il conducente dell’autocarro è stato riconosciuto responsabile del delitto di omicidio stradale ex art. 589 bis c.p. e condannato al risarcimento dei danni in favore deli eredi del conducente del motoveicolo, con il riconoscimento di una provvisionale immediatamente esecutiva. L’impresa di assicurazione non è intervenuta nel giudizio penale.

 
L’assicurazione r.c. auto
L’obbligo di stipulare una polizza a copertura della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli è stato introdotto nel nostro ordinamento con la Legge n. 990 del 1969. Con il contratto di assicurazione l’assicuratore, a fronte del versamento di un corrispettivo (premio), si impegna a manlevare e tenere indenne l’assicurato dai danni derivanti da un incidente stradale, entro i limiti di massimale contrattualmente prestabiliti. L’obbligo di stipulare la polizza r.c. auto è stato sancito anche in ambito europeo con l’adozione di varie Direttive (poi riunite nella Direttiva 2009/103/CE) e riaffermato nel nostro ordinamento con il D.Lgs. 209/2005 “Codice delle Assicurazione Private” laddove, all’articolo 122, è previsto che i “veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate se non siano coperti dall’assicurazione per la responsabilità civile”.
Ai sensi dell’articolo 144 C.A.P. è previsto che “il danneggiato per sinistro causato dalla circolazione di un veicolo o di un natante, per i quali vi è obbligo di assicurazione, ha azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile, entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l’assicurazione”. Come chiarito dal Supremo Collegio “l’azione diretta del danneggiato contro l’assicuratore, prevista dal codice delle assicurazioni, trova ragione nell’esigenza di garantire che il giudizio sulla responsabilità per il danno subito dal danneggiato conduca a un risultato unitario e opponibile a tutti gli obbligati solidali ex lege, affinché il diritto primario del danneggiato a ottenere il risarcimento dei danni trovi adeguata soddisfazione con la condanna dell’assicuratore tenuto, in via solidale unitamente ai soggetti ritenuti responsabili dell’occorso, al pagamento del risarcimento del danno, in virtù di una “solidarietà imperfetta” stabilita ex lege a carico dell’assicuratore a tutela del diritto del danneggiato (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 24469 del 18/11/2014)” (Cass. n. 23621 del 24/09/2019). 
Dunque, per effetto dell’azione diretta ex art. 144 C.A.P., la compagnia è obbligata in solido al risarcimento dei danni derivanti da un incidente stradale. L’azione è esercitabile dal danneggiato nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile (quale condebitore solidale), impresa con cui il danneggiante è litisconsorte necessario ex art. 144, comma 3, d.lgs. 209/2005. L’assicurato-responsabile risponde per l’intero danno, mentre l’assicurazione nei limiti del massimale. In proposito, si parla di obbligazioni solidali ad interesse unisoggettivo in quanto l’obbligazione dell’assicurazione esiste, se esiste l’obbligazione dell’assicurato e, nel rapporto interno tra i condebitori (responsabile e assicurazione), il debito ricade interamente su una parte (sull’assicuratore, che è contrattualmente obbligato nei confronti del danneggiante ed ex lege nei confronti del danneggiato).
Si parla di “solidarietà atipica” o “imperfetta” poiché il debito dell’assicurato nasce da fatto illecito ed è illimitato, mentre quello di natura indennitaria dell’assicuratore deriva ex lege e trova limite nel massimale (Cass. 7993/2002; Cass. 5262/2001; Cass. 6128/1995).
L’opponibilità nei confronti dell’assicurazione della condanna del responsabile civile al risarcimento del danno. Tanto premesso in ordine alla responsabilità solidale dell’assicuratore, occorre ora soffermarsi sugli eventuali effetti, nei confronti della compagnia assicurativa rimasta estranea al giudizio, della condanna al risarcimento del danno dell’assicurato.  
Luca Mazza Avvocato Picozzi Morigi

Luca Mazza

Associato