Il reato di omessa bonifica ex art. 257, d.lgs. 152/06

Elementi del reato – bonifica c.d. ‘imperfetta’ – obbligo di comunicazione – qualifiche soggettive.

Assolto con la formula “perché il fatto non sussiste” il responsabile dei lavori di messa in sicurezza di un’ex area industriale nel messinese.

L’oggetto dei lavori appaltati prevedeva, tra le altre opere, la rimozione degli oli presenti sul sito e contenuti in alcune vasche e nelle tubature a servizio delle stesse, ciò al fine di contenerne la diffusione ed il contatto con il suolo, il sottosuolo e le acque.

Assolto con la formula “perché il fatto non sussiste” il responsabile dei lavori di messa in sicurezza di un’ex area industriale nel messinese.

 
L’oggetto dei lavori appaltati prevedeva, tra le altre opere, la rimozione degli oli presenti sul sito e contenuti in alcune vasche e nelle tubature a servizio delle stesse, ciò al fine di contenerne la diffusione ed il contatto con il suolo, il sottosuolo e le acque.
 
I lavori appaltati alla società e per i quali il nostro assistito era stato nominato responsabile dei lavori vennero terminati nell’aprile del 2009. Immediatamente dopo la riconsegna dell’area al proprietario, si manifestarono eventi di affioramento degli idrocarburi dal terreno e di percolamento dai muri perimetrali delle vasche.
 
La Procura dispose quindi accertamenti tecnici irripetibili al fine di valutare la corretta esecuzione dell’appalto, ipotizzando una frode nell’adempimento degli obblighi contrattuali assunti. All’esito del complesso accertamento tecnico per l’espletamento del quale si sono resi necessari numerosi accessi in loco, carotaggi, campionamenti ed analisi, la Procura ha contestato il reato di omessa bonifica.
 
La norma incriminatrice (art. 257, co. II, D.Lgs. 152/06) dispone che “[1] chiunque cagiona l’inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell’arresto da sei mesi a un anno o con l’ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall’autorità competente nell’ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. […]. [2] Si applica la pena dell’arresto da un anno a due anni e la pena dell’ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l’inquinamento è provocato da sostanze pericolose.
 
Ad avviso della Procura l’imputato, non procedendo alla totale rimozione degli oli e non avendo provveduto alla bonifica del sito in conformità al progetto approvato avrebbe causato l’inquinamento del sito con superamento delle ‘concentrazioni soglia di rischio’ (C.S.R.).
 
La difesa si è quindi dapprima concentrata nella ricerca e nell’esame dei numerosissimi atti e documenti – di natura pubblica e privata – che hanno preceduto l’affidamento dell’appalto per poi dimostrare attraverso i report dell’attività svolta in cantiere e di tutta la documentazione tecnico/amministrativa dagli stessi richiamata, che l’oggetto dell’appalto non poteva essere ricondotto ad un’attività di bonifica per tale dovendosi intendere “l’insieme degli interventi atti ad eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti o a ridurre le concentrazioni delle stesse presenti nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee ad un livello uguale o inferiore ai valori delle concentrazioni soglia di rischio (CSR)”
 
Ciò solo tuttavia non sarebbe bastato per contrastare l’assunto accusatorio che per come formulato era idoneo alla contestazione della bonifica c.d. ‘imperfetta’ della quale il nostro assistito avrebbe potuto essere in astratto chiamato a rispondere.
 
L’istruttoria dibattimentale si è quindi incentrata sulla valorizzazione di quei risultati tecnico/analitici risultanti dai campionamenti condotti sul suolo e sulle acque di falda dell’area industriale, al fine di dimostrare il mancato superamento delle c.d. C.S.R. che secondo la costante ed univoca giurisprudenza di legittimità e di merito costituisce il presupposto per la configurabilità del reato. Una volta fatto acquisire al Tribunale questo dato fattuale, la Procura non ha potuto portare avanti il teorema della bonifica c.d. ‘imperfetta’ che presuppone anch’essa il superamento delle concentrazioni soglia di rischio.
 
Rimaneva quindi da escludere l’ultimo aspetto contestabile all’imputato, ovvero l’aver omesso di attivare la procedura amministrativa exart. 242, D.Lgs. 152/06: ciò in quanto il capo d’imputazione faceva riferimento al superamento dei limiti previsti dalla Tabella 1, Colonna A dell’Allegato 5 alla Parte IV del D.Lgs. 152/06, che come noto attiene alle ‘concentrazioni soglia di contaminazione’ (C.S.C.) per i siti ad ‘uso verde pubblico, privato e residenziale’. Il superamento delle C.S.C. impone infatti l’obbligo di attivare la procedura amministrativa su richiamata.
 
Le indagini difensive svolte attraverso l’acquisizione del PRG hanno dimostrato che l’area oggetto dell’intervento ricadeva in zona ‘ad uso commerciale ed industriale’, ragione per cui si sarebbero dovuti prendere a riferimento i diversi limiti inerenti le C.S.C., indicati nella Colonna B della Tabella 1 dell’Allegato 5 alla Parte IV del D.Lgs. 152/06: detti limiti non risultavano nel caso di specie superati, così facendo venire meno quell’obbligo d’attivazione che la Procura ravvedeva in capo all’imputato.
 
Da ultimo la difesa ha evidenziato la non riconducibilità soggettiva della fattispecie al proprio assistito che non avrebbe potuto in nessun caso essere ritenuto responsabile dell’inquinamento. All’esito di 8 udienze dibattimentali è stato dimostrato che l’area oggetto dell’intervento contestato è per definizione di legge (art. 240, lett. f), D.Lgs. 152/06) un ‘sito non contaminato’: il Tribunale ha conseguentemente assolto l’imputato riconoscendo che il fatto contestato non sussiste.   
Andrea Buitoni Avvocato Picozzi Morigi

Andrea Buitoni

Associato