Istituto del curatore dell’ereditá giacente

In caso di comproprietario di un immobile ignoto, se l’istituto del curatore dell’eredità giacente è applicabile anche in caso in cui il de cuius è deceduto da
oltre dieci anni

IL CASO

Di recente il nostro studio si è occupato di un caso riguardante una problematica in materia successoria abbastanza peculiare; la madre di due nostre clienti è deceduta nel corso del 2021, lasciando in eredità, tra gli altri, un immobile, in comproprietà con altro soggetto. Le nostre assistite ci hanno conferito mandato di procedere allo scioglimento della comunione.
Sennonché il soggetto terzo, titolare di una quota del diritto di proprietà dell’immobile oggetto del presente articolo, è deceduto nell’anno 2008, lasciando due figli di cui, tuttavia, non si conoscono le generalità. Dagli atti dello Stato Civile non è stato possibile rintracciare i nominativi dei figli della comproprietaria deceduta, né quello del coniuge (gli atti risalgono agli anni 20 e sono tutti cartacei con informazioni parziali).
Allo stato, pertanto, essendo ignoti gli eredi della comproprietaria occorre verificare come procedere allo scioglimento della comunione.

Di recente il nostro studio si è occupato di un caso riguardante una problematica in materia
successoria abbastanza peculiare; la madre di due nostre clienti è deceduta nel corso del 2021,
lasciando in eredità, tra gli altri, un immobile, in comproprietà con altro soggetto. Le nostre assistite
ci hanno conferito mandato di procedere allo scioglimento della comunione.
Sennonché il soggetto terzo, titolare di una quota del diritto di proprietà dell’immobile oggetto del
presente articolo, è deceduto nell’anno 2008, lasciando due figli di cui, tuttavia, non si conoscono
le generalità.
Dagli atti dello Stato Civile non è stato possibile rintracciare i nominativi dei figli della
comproprietaria deceduta, né quello del coniuge (gli atti risalgono agli anni 20 e sono tutti cartacei
con informazioni parziali).
Allo stato, pertanto, essendo ignoti gli eredi della comproprietaria occorre verificare come
procedere allo scioglimento della comunione.

 

L’istituto del curatore dell’eredità giacente

La successione ereditaria si apre al momento del decesso della persona nel luogo del suo ultimo
domicilio; i chiamati all’eredità devono compiere l’atto di accettazione di essa entro 10 anni
dall’apertura della successione, pena la prescrizione, ex art. 480 c.c.

Nel caso di specie, ci si chiede se, per la porzione dell’immobile in eredità, della quale non si
conoscono gli eredi, si possa nominare un curatore dell’eredità giacente, anche se il de cuius è ormai deceduta più di 10 anni fa, (quindi si potrebbe presumere che il diritto di accettazione dell’eredità sia ormai prescritto).

 

Innanzitutto, definiamo cosa si intende per eredità giacente: l’eredità si dice giacente quando il
chiamato non l’accetta, ma ha comunque la possibilità di farlo; mentre si parla di eredità vacante
quando il chiamato non ha più la possibilità di accettarla, (questa si verifica quando:
– non ci sono chiamati all’eredità;
– i chiamati all’eredità ci sono, ma non possono accettare perché il loro diritto si è
prescritto, oppure perché hanno rinunciato all’eredità).
Con espresso riferimento all’eredità giacente, per procedere alla nomina del curatore, l’art. 528 c.c. prevede espressamente che il chiamato all’eredità (i) non abbia accettato e (ii) non sia nel possesso dei beni ereditari. Nel caso in cui ricorrano entrambe le condizioni, si può depositare un ricorso con cui si chiede all’autorità giudiziaria la nomina di un curatore dell’eredità giacente.
In presenza di più chiamati all’eredità, secondo la giurisprudenza più recente, sarebbe configurabile l’eredità giacente solamente nel caso in cui tutti i chiamati all’eredità non abbiano compiuto l’atto di accettazione. Infatti, in base a quanto sancito dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 5113/2000 le disposizioni di cui agli articoli 528 e 529 c.c. in tema di nomina e di attività del curatore dell’eredità giacente presuppongono la mancata accettazione da parte dell’unico chiamato alla successione, ovvero di tutti i destinatari della delazione ereditaria.
L’istituto del curatore dell’eredità giacente assolve la finalità di assicurare “la conservazione del
patrimonio ereditario in tutti i casi in cui il chiamato non vi provveda”.
Il Tribunale di competenza, quindi, su istanza dei familiari o d’ufficio, nel caso in cui non siano
reperibili ovvero individuabili i chiamati all’eredità, provvede a nominare un curatore dell’eredità.

 

Il decreto di nomina del curatore dell’eredità giacente, ai sensi dell’art. 105 del d.lgs. n. 51 del 1998,
viene emesso dal Tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, in composizione
monocratica.
Il curatore nominato cessa dalle sue funzioni per i seguenti motivi:
– accettazione dell’eredità;
– venir meno dei beni oggetto di successione;
– successivamente all’apertura della successione, i chiamati rinunciano all’eredità, la quale
viene devoluta allo stato, (ex art. 586 c.c.).
Esistono, poi altre cause della cessazione della curatela, ossia:
– venir meno dell’attivo ereditario attraverso il pagamento dei creditori e dei legati;
– prescrizione del diritto di accettare l’eredità da parte del chiamato;
– accertata mancanza di altri eredi, (quindi si parla di eredità vacante).
Quando sia accertato che debba procedersi alla chiusura dell’eredità giacente con devoluzione allo
Stato, il curatore dovrà consegnare, previa autorizzazione del Giudice, una relazione dei beni, sia
mobili che immobili, al Demanio affinché questo ne prenda possesso.


CONCLUSIONI

Con riferimento al caso concreto, premesso:
1. che, la comproprietaria è deceduta;
2. che, sono ignoti i chiamati alla eredità;
3. che, essendo decorsi oltre dieci anni dall’apertura della successione, il diritto di accettare è
prescritto, salvo prova contraria in ordine alla conoscenza dell’evento morte da parte dei
chiamati stessi, laddove individuati;

 

la strada da seguire potrebbe essere quella di formulare istanza di nomina del curatore dell’eredità giacente, il quale, dopo avere eseguito l’inventario, è tenuto ad accertare la presenza di eventuali chiamati.

 

Quindi varie sono le ipotesi che si possono palesare:
a) Il curatore rintraccia i chiamati i quali tuttavia sono decaduti dal diritto di accettare per
decorso del termine, qualora a loro noto l’evento morte;
in questo caso l’eredità diviene VACANTE
b) Il curatore rintraccia i chiamati i quali non erano a conoscenza dell’evento morte e dichiarano
di voler accettare l’eredità;
in questo caso la curatela SI CHIUDE
c) Il curatore rintraccia i chiamati i quali non erano a conoscenza dell’evento morte, che,
tuttavia, rimangono inerti. in questo caso il curatore può depositare istanza ex art. 481 c.c. (actio interrogatoria) con ogni ulteriore conseguenza all’esito dell’udienza;
d) Il curatore non rintraccia i chiamati perché irreperibili in questo caso l’eredità diviene VACANTE

L’eredità vacante è devoluta ex art. 586 c.c. allo Stato. Tant’è che, in tali ipotesi, il curatore dovrà
consegnare, previa autorizzazione del Giudice, una relazione dei beni, sia mobili che immobili, al
Demanio affinché questo ne prenda possesso.

 

Ludovica Carelli

Ludovica Carelli