Il mercato dell’energia nell’attuale contesto normativo

Come viene determinato il prezzo del gas e dell’energia elettrica

Il TTF (Title Transfer Facility) è un mercato virtuale per lo scambio del gas naturale con sede in Olanda ed è uno dei principali mercati di riferimento per lo scambio del gas in Europa.

Attraverso questa piattaforma avviene la compravendita del gas tra i più grandi operatori e trader di settore, produttori e fornitori, che rispettivamente vendono e acquistano il gas metano.

I fornitori del mercato italiano acquistano il gas naturale per poi rivenderlo ai loro clienti finali: aziende e utenti domestici. Il prezzo di acquisto, strettamente connesso all’indice TTF, è la base di partenza a cui si aggiunge un certo margine, ossia il guadagno del fornitore, per arrivare al prezzo di un’offerta gas del mercato libero.

L’indice del TTF viene pubblicato regolarmente da una società di primaria importanza del settore, ICIS Heren. Questo tipo di società raccolgono le quotazioni gas su base giornaliera, e le pubblicano in una banca dati a disposizione degli esperti di settore.

Alcune offerte gas a prezzo indicizzato seguono il TTF, altre invece seguono l’andamento del prezzo gas PSV, Punto di Scambio Virtuale, che corrisponde all’indice del prezzo gas in Italia.
Il prezzo del gas nel mercato tutelato in Italia, stabilito da ARERA (Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente) segue il prezzo spot del TTF, fin dall’ottobre 2013. Prima di tale data i prezzi del gas italiano erano fissati in base a contratti a lungo termine, di solito con prezzi più alti.

Il PUN è il Prezzo Unico Nazionale del mercato all’ingrosso dell’energia elettrica, e viene spesso associato al TTF, l’indice analogo per il gas metano.
Il PUN viene definito alla borsa italiana elettrica (IPEX) ed è il principale riferimento del nostro mercato e anche di tantissime offerte luce a prezzo variabile. L’andamento del prezzo PUN della luce è legato a quello del gas in Italia, poiché una buona parte dell’energia elettrica prodotta nel nostro paese proviene proprio dalla combustione del gas metano. Il prezzo del gas quindi, influenza molto quello della luce nelle dinamiche che avvengono nella borsa elettrica.

Premessa sulla modifica unilaterale del contratto

La modifica del contratto luce e gas può avvenire da entrambe le parti, cioè può essere sia da parte del cliente che del fornitore. Il cliente può ad esempio chiedere un aggiornamento dei dati, un recesso anticipato, un cambio di offerta; mentre il fornitore, come ad esempio Enel Energia, Eni, Edison può inviare una comunicazione per la proposta di modifica unilaterale del contratto di fornitura di energia elettrica o gas.

Infatti, la liberalizzazione del mercato dell’energia promuove la concorrenza tra i vari fornitori che possono scegliere liberamente il prezzo dell’energia e le condizioni contrattuali da applicare. In questo contesto il fornitore ha la possibilità di effettuare modifiche unilaterali del contratto di fornitura, decidendo le variazioni ed approvandole tacitamente previa comunicazione all’utente.

La proposta di modifica unilaterale del contratto è inviata dal fornitore quando questo vuole cambiare delle condizioni già stipulate (Vd. art. 13 del Codice di Condotta Commerciale).

Nella comunicazione relativa alle modifiche del contratto deve essere indicato in maniera chiara e comprensibile:

• Le modifiche proposte;
• I contenuti e gli effetti della variazione in modo chiaro, completo e comprensibile al cliente;
• La decorrenza della variazione, ossia da quando avviene la modifica;
• Le modalità per la comunicazione del recesso da parte del cliente.

La comunicazione può essere inviata tramite posta oppure tramite email, secondo le modalità di contatto richieste dal cliente in fase di stipula iniziale del contratto. Di solito il fornitore di luce e gas invia questa modifica alla scadenza contrattuale delle condizioni economiche accettate inizialmente. Se si è sottoscritto un contratto a prezzo bloccato, ad esempio per due anni, alla scadenza il fornitore deve comunicare le eventuali nuove tariffe.

La comunicazione deve essere inviata al cliente con un preavviso minimo di 3 mesi dal giorno dell’attuazione effettiva della modifica. Salvo prova contraria, la comunicazione si presume ricevuta trascorsi 10 giorni dall’invio effettuato da parte del fornitore. Il preavviso si considera rispetto alla data nella quale saranno variate effettivamente le condizioni del prezzo e parte dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il cliente riceve la comunicazione.
In caso di variazione dei corrispettivi applicati in maniera indicizzata o con adeguamento automatico, non è prevista tale comunicazione obbligatoria. Questi aggiornamenti sono definiti nel contratto e devono essere comunicate nella prima bolletta su cui vengono applicate

L’utente deve valutare attentamente le nuove condizioni ed una volta esaminati i dettagli del prezzo ha il diritto di rifiutare la proposta effettuata in maniera unilaterale.

E’ importante sapere che se il cliente non rifiuta la proposta per iscritto, questa si intende automaticamente accettata. Questo perché quando ci sono modifiche unilaterali incorre il tacito assenso.

Se la nuova proposta ha un prezzo della luce e del gas molto più elevato rispetto a quello iniziale il cliente ha il diritto di recedere dal contratto senza pagare alcun onere. In ogni caso l’utente può sempre valutare un cambio di fornitore approfittando di un’altra offerta più conveniente.

L’eventuale volontà di recesso senza oneri deve essere inviata secondo i modi e i tempi stabiliti. L’eventuale comunicazione del cliente deve essere trasmessa per iscritto, via fax o tramite raccomandata A/R, entro 30 giorni.

Le modalità per le modifiche contrattuali unilaterali sono disciplinate dal Codice di Condotta Commerciale, aggiornato dall’ARERA con la delibera 426/2020/R/com che regola il servizio e i rapporti contrattuali tra fornitore e cliente.

Illegittimità delle modifiche unilaterali dei contratti dopo il decreto aiuti

In questo periodo di forti rialzi del prezzo del gas e dell’energia elettrica, per evitare che molti fornitori riversino sui propri clienti questi aumenti, il Governo ha introdotto nel decreto Aiuti bis (il DL 115/2022), convertito in L. 142/22 del 21.9.22, una norma per salvaguardare le bollette degli utenti. Di fatto la norma prevede uno stop alle modifiche unilaterali dei contratti di fornitura gas e luce.

In particolare, il legislatore ha previsto che fino al 30 aprile 2023 non siano efficaci le clausole che nel contratto permettono alla società di fornitura di modificare le condizioni relative alla definizione del prezzo anche nel caso in cui sia riconosciuto il diritto di recesso per il cliente. Questa sospensione ha effetto retroattivo e dunque non sono validi tutti i preavvisi di aumento comunicati dalle società ai clienti prima dell’entrata in vigore della legge (e quindi fino al 9 agosto 2022) a meno che le modifiche non siano già entrate in vigore prima del 10 agosto 2022.

La norma contenuta nel decreto Aiuti bis, in realtà non vale per tutti i contratti: ci sono casi in cui le rimodulazioni dei provider restano legittime e casi in cui sono sospese.
Tutto dipende dalla tipologia di contratto sottoscritto dall’utente: ci sono innanzitutto contratti nel mercato tutelato e contratti nel mercato libero.
Tra questi ultimi poi ci sono contratti che prevedono il prezzo della componente energia bloccata (prezzo fisso), altri in cui il costo è determinato dalle variabili di mercato (prezzo variabile) e altri ancora in cui il prezzo rimane fisso solo per un dato periodo di tempo dopo il quale il contratto stesso prevede un ritorno al prezzo variabile.

Vediamo allora in quali casi si applica la norma blocca-aumenti contenuta nel decreto Aiuti bis e in quali no:

Mercato tutelato

La norma non si può applicare ai contratti che fanno riferimento al mercato tutelato. In questo caso infatti le tariffe sono decise direttamente da Arera, l’Autorità garante dell’energia (Autorità di Regolazione per energia reti e ambiente). La norma quindi si applica solo ai contratti del mercato libero che conta circa 15 milioni di utenti.

Mercato libero con offerta a prezzo bloccato

Si tratta di contratti a tempo indeterminato che però prevedono un prezzo della componente energia costante per un certo periodo. In questo caso sono bloccate tutte le variazioni degli elementi di prezzo dell’offerta. Di conseguenza non sono valide le comunicazioni che prevedono un aumento della tariffa dal 10 agosto in avanti.

Mercato libero a prezzo variabile

In genere queste offerte fanno pagare l’energia elettrica o il gas in base all’andamento di alcuni indici del mercato all’ingrosso (di solito il Prezzo Unico Nazionale per la luce e il Punto di Scambio Virtuale per il gas); le variazioni che riguardano l’andamento degli indici non rientrano nella casistica del decreto: si tratta, infatti, dell’andamento del mercato.
• Se la comunicazione riguarda la variazione di altre voci di costo delle offerte a prezzo variabile, come per esempio le quote fisse dell’offerta, eventuali costi a consumo accessori (per esempio eventuali spread da aggiungere al prezzo della materia prima), si rientra nella casistica del decreto e tali variazioni non hanno efficacia.
• Quando la comunicazione di variazione riguarda la quota fissa o della fee, si rientra nella casistica prevista dal decreto, perché l’aumento non dipende dall’andamento del mercato all’ingrosso.

Offerta a prezzo bloccato solo per un periodo

Il decreto non incide, invece, sui contratti che sono nati con una tariffa fissa per un certo periodo di tempo ma prevedevano già che dopo questo periodo la tariffa ritorni ad essere variabile e quindi soggetta alle oscillazioni del prezzo di mercato. In questo caso il contratto non subisce una modifica unilaterale perché di fatto si tratta di un contratto che è già nato prevedendo una variazione in corso d’opera.

 

 

Flavia Grasso

Flavia Grasso

Associata