Sospensione della prescrizione in materia di mantenimento

La Corte di Cassazione, Sez. III Civ. con ordinanza del 27/11/2017 n. 27889 si è pronunciata su di una questione più volte affrontata dalla giurisprudenza ed afferente l’applicabilità del regime della sospensione della prescrizione previsto dall’art. 2941, n. 1, c.p.c. al credito nascente dalla violazione dell’obbligo di mantenimento previsto nel caso di separazione personale dei coniugi.
 
In passato, infatti, la giurisprudenza, facendo leva sui principi di inderogabilità dell’obbligo di mantenimento e di irrinunciabilità ed indisponibilità del relativo diritto, riteneva imprescrittibile il credito nascente dalla violazione dell’ obbligo di mantenimento. 

La Suprema Corte, oggi, ha confermato ulteriormente un cambio di opinione affermando che “ciò che deve essere tenuto in debito conto è l’evoluzione della normativa e soprattutto della coscienza sociale, quindi, della valorizzazione delle posizioni individuali dei membri della famiglia rispetto alla conservazione dell’unità familiare e della tendenziale equiparazione del regime di prescrizione dei diritti post-matrimoniali e delle azioni esercitate tra coniugi separati”.

Nel regime di separazione, infatti, non può ritenersi sussistente la riluttanza a convenire in giudizio il coniuge, collegata al timore di turbare l’armonia familiare, poiché è già subentrata una crisi conclamata e sono già state esperite le relative azioni giudiziarie, con la conseguente cessazione della convivenza e la sospensione degli obblighi di fedeltà e collaborazione. (Corte di Cassazione, Sez. I, Sentenza n. 7981 del 04/04/2014; conformi Corte di Cassazione, Sez. I, Sentenza n. 18078 del 20/08/2014, e Corte di Cassazione, Sez. VI- 1, Ordinanza n. 8987 del 05/05/2016).

In virtù di tale interpretazione la Suprema Corte conclude ritenendo inapplicabile in siffatta materia il regime della sospensione della prescrizione.

Francesca Pellegrini Avvocato Picozzi Morigi

Francesca Pellegrini

Socio